Viaggiare in aereo è un diritto che deve essere garantito a tutti, compresi passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta, ai quali la compagnia aerea deve consentire anche che un eventuale accompagnatore possa sedere accanto senza costi extra, se non quello del semplice biglietto aereo. Lo stabilisce la normativa europea, e l’ha ribadito in questi giorni una sentenza del Consiglio di Stato che vieta alle compagnie aeree di richiedere costi addizionali per la prenotazione del posto accanto agli accompagnatori di passeggeri minori di 12 anni e disabili, per motivi di sicurezza.
No a costi extra per accompagnatori di disabili
Nei giorni scorsi, è stato quindi respinto l’appello presentato da Ryanair contro una precedente sentenza del TAR del Lazio, che sosteneva che la normativa comunitaria non prevedesse l’obbligo di offrire gratuitamente la vicinanza tra minore e accompagnatore. Mentre invece è stata accolta la posizione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), che ritiene che la sicurezza garantita dalla vicinanza dell’accompagnatore non possa essere considerata un servizio extra soggetto a pagamento. La sentenza sottolinea inoltre che la necessità di posti contigui tra minore e accompagnatore sia strettamente legata agli obblighi di sicurezza, che ricadono sulla compagnia aerea e non possono essere subordinati al pagamento di un supplemento.
Esprimendo soddisfazione per la pronuncia del Consiglio di Stato, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, ha commentato che questa senteza “conferma un provvedimento fortemente voluto da me e dal Direttore Generale Alessio Quaranta nel luglio del 2021, con cui abbiamo imposto alle compagnie aeree l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori. Un ulteriore riconoscimento della Mission dell’Enac a favore della centralità del passeggero nel sistema dell’aviazione civile e dell’interesse pubblico: il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutti, nessuno escluso”.
I diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta
L’Enac è infatti l’organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006, che stabilisce l’obbligo, a bordo di tutti i voli, di fornire assistenza gratuita a tutte le persone con mobilità ridotta in partenza o in transito da un aeroporto comunitario, oppure in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario.
In particolare, un passeggero disabile che viaggia in aereo ha diritto a ricevere assistenza gratuita, che può includere l’aiuto con il bagaglio, l’assistenza per salire e scendere dall’aereo, supporto durante il volo e negli aeroporti, sia prima che dopo il volo, servizi di assistenza a terra per chi viaggia con un cane guida. A chi viaggia accompagnato, la compagnia aerea e il suo personale dovrebbero inoltre facilitare l’assistenza fornita dall’accompagnatore e, se possibile, assegnare un posto a questa persona accanto al passeggero disabile.
Per usufruire della migliore assistenza possibile, è consigliabile contattare la compagnia aerea, il rivenditore dei biglietti o il tour operator che organizza il viaggio, almeno 48 ore prima del volo, specificando il tipo di aiuto richiesto e se si è accompagnati. È anche importante informare nel caso in cui si viaggi con un cane guida. In questo modo si possono anche ricevere indicazioni e consigli utili riguardo alla sedia a rotelle o al proprio dispositivo per la mobilità, comprese eventuali informazioni sul trasporto a bordo delle batterie.
Le compagnie aeree non sono tenute a fornire assistenza durante il consumo di pasti o l’assunzione di medicinali durante il volo. Tuttavia, nel caso in cui questo tipo di assistenza fosse necessario, ad esempio durante un viaggio lungo, potrebbe essere richiesta la presenza di un accompagnatore.